Sportello Interattivo Forestale

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Sportello Interattivo Forestale

GAL Abruzzo Italico – Alto Sangro

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Bruciatura residui vegetali

Con la conversione in legge del D.L. 24.06.2014 n.91 ad opera della L.ll.08.2014 n. 116, è stata normata la raccolta e successiva bruciatura dei residui vegetali, che tanti problemi aveva creato alle aziende agricole e forestali.

Le nuove disposizioni infatti, abrogano quanto fino ad oggi previsto in base all'art. 256-bis del D.L. 152/2006 (codice dell'ambiente) che considerava illecita la combustione dei residui vegetali determinando l'applicazione di sanzioni e introducono, all'art. 182 del predetto decreto, dopo il comma 6, il seguente comma 6-bis:

"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro ( misura di volume per il legname, pari a 3 metri cubi vuoto per pieno ), dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma l, lettera f) ( paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa ), effettuate nei luoghi di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata".

In Abruzzo attualmente il periodo di divieto assoluto è dal 1° Giugno al 30 Settembre di ogni anno.

nota RA 196-7ott14 - abbruciatura residui vegetali.pdf